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L.R. 08 Novembre 2004, n.13: Interventi a sostegno di iniziative di car sharing per la mobilità sostenibile

L.R. 08 Novembre 2004, n° 13

 

Interventi a sostegno di iniziative di car sharing per la mobilità sostenibile. Modifica alla legge regionale 26 marzo 2003, n° 9 concernente l'istituzione dell'Agenzia regionale per la mobilità (1) (2)

 

Art. 1

(Finalità)

 

1. La Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze, interviene a favore della mobilità sostenibile con contributi per la realizzazione di iniziative di car sharing in tutti i comuni ed in particolare in quelli ad alta densità di traffico di veicoli in circolazione, tutelando la salute dei cittadini, le condizioni ambientali ed intervenendo sul risparmio energetico e sui costi di gestione delle autovetture private.

Art. 2

(Caratteristiche del servizio di car sharing)

 

1. Ai fini della presente legge per servizio di car sharing si intende l'utilizzo condiviso da parte di più utenti di veicoli con combustibile a basso impatto ambientale, dei quali almeno il 30 per cento a trazione elettrica, messi a disposizione da enti pubblici e/o soggetti privati in aree di parcheggio prospicienti il centro urbano ed in prossimità di stazioni della metropolitana, degli autobus e ferrovie. 

 

Art. 3

(Interventi della regione)

 

1. La Giunta regionale con propria delibera, previa intesa con gli assessori competenti delle province del Lazio, individua periodicamente i comuni da ritenersi ad alta densità di traffico e ad elevato rischio ambientale, tenendo conto dei parametri previsti dalla normativa vigente.

2. La Giunta regionale adotta un bando annuale per l'assegnazione di contributi ad enti pubblici singoli o associati e a soggetti privati, volti alla realizzazione di iniziative di car sharing con priorità di intervento nei comuni di cui al comma 1.

3. In relazione alle disponibilità di bilancio, i contributi di cui al comma 2 sono destinati a:

a) attrezzare aree destinate al parcheggio dei veicoli car sharing;

b) acquistare o noleggiare veicoli con combustibile a basso impatto ambientale, dei quali almeno il 30 per cento a trazione elettrica;

c) acquistare tecnologie informatiche per la gestione di iniziatice di car sharing. 

 

Art. 4

(Modifica alla legge regionale 26 marzo 2003, n° 9 concernente l'istituzione dell'Agenzia regionale per la mobilità)

 

 1. Dopo la lettera u) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 9/2003 è aggiunta la seguente:

"omissis"

Art. 5

(Disposizione finanziaria)

 

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge quantificato per l'anno 2004 in Euro 50.000,00 è posto a carico dell'U.P.B. D44 mediante istituzione di un apposito capitolo denominato "Interventi a sostegno di iniziative di car sharing per la mobilità sostenibile" alla cui copertura si provvede mediante riduzione per Euro 50.000,00 degli stanziamenti dell'U.P.B. T22.

 

 

 

Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 novembre 2004, n° 31, s.o. n° 5.

(2) Titolo sostituito a seguito di avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 marzo 2003, n° 7. Si riporta il titolo originario "Interventi per la mobilità sostenibile, iniziative di car sharing (ICS)".

 

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Normativa

  • Legge Istitutiva
  • Legge Car Sharing
  • Disposizioni in materia di TPL

 

 

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